Statuto

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “FIDAS TREVISO ODV” APPROVATO DALLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16 GENNAIO 2020

VERBALE STRAORDINARIA REGISTRATO 16 gennaio 2020 

 

Titolo I Denominazione e Sede

Articolo 1:        Denominazione e Sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “FIDAS Treviso ODV”, associazione di Donatori di Sangue della Provincia di Treviso.

L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. La sua durata è illimitata.

L’organizzazione ha sede legale in Piazza Oberdan 1/A nel comune di Orsago. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2:        Statuto

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera il regolamento di attuazione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3:        Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

Articolo 4:        Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Titolo II Scopo – Finalità

Articolo 5:        Finalità e Attività

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono (ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017):

  1. b) interventi e prestazioni sanitarie;
  2. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  3. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  4. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

  1. promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
  2. promuovere una diffusa coscienza trasfusionale affinché ogni cittadino senta il dovere civico e morale di donare parte del proprio sangue in forma volontaria, gratuita, anonima, consapevole e periodica;
  3. promuovere ogni iniziativa utile a tutelare la salute e la dignità del donatore nell’esercizio della sua missione;
  4. concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, in armonia con le leggi vigenti per il raggiungimento dell’autosufficienza del sangue e suoi componenti in ambito provinciale, regionale e nazionale;
  5. operare in collaborazione con i Servizi Trasfusionali delle strutture sanitarie locali quali Enti preposti alla raccolta, gestione, conservazione ed utilizzazione del sangue e dei suoi componenti;
  6. cooperare con soggetti privati, pubblici ed altre associazioni per meglio realizzare i propri scopi anche stipulando convenzioni e protocolli d’intesa.

Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L’organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

Titolo III Soci

Articolo 6:        Ammissione e classificazione soci

I soci sono classificati in due categorie: soci donatori e soci emeriti.

  1. Soci Donatori: acquisisce la qualifica di Socio Donatore colui che, dichiarato fisicamente idoneo dal medico responsabile, si impegna a donare il sangue e/o emocomponenti, secondo i principi e nell’osservanza del presente Statuto e dell’annesso Regolamento di attuazione;
  2. Soci Emeriti: sono coloro che, pur non potendo più donare il sangue, prestano attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito e continuato, per il conseguimento dei fini istituzionali dell’organizzazione.

 

Articolo 7:        Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto a:

  1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  2. essere informati sull’attività dell’Associazione;
  3. operare il controllo sull’andamento dell’Associazione, nelle forme e mediante gli organi statutari stabiliti dalle leggi vigenti e dallo Statuto;
  4. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo la normativa vigente ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  5. prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
  6. votare nella Assemblea del proprio gruppo di appartenenza, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed abbiano effettuato almeno una donazione nei 2 anni solari precedenti, se soci donatori, o abbiano prestato attività di volontariato nei 2 anni precedenti per l’associazione, se soci emeriti. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

E il dovere di:

  1. rispettare il presente Statuto e il regolamento di attuazione;
  2. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Articolo 8:        Volontario e attività di volontariato

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei compiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

 

Articolo 9:        Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può escludere il Socio con provvedimento motivato:

  1. quando non rispetti lo Statuto ed il regolamento;
  2. quando si presenti per la donazione senza denunciare le affezioni patologiche a lui note in cui è incorso dopo quella precedente;
  3. quando assuma atteggiamenti contrari agli interessi dell’Associazione;
  4. quando risulti per qualsiasi ragione indegno di appartenere all’Associazione.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire al Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto: in tal caso l’efficacia della deliberazione del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Il Socio Donatore che, senza giustificato motivo, sospenda le donazioni oltre due anni consecutivi e rendendosi irreperibile o non presentandosi alle chiamate per donazioni o per controlli sanitari, viene dichiarato decaduto d’ufficio.

Titolo IV Risorse Economiche

 

Articolo 10:      Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. rimborsi derivanti da convenzioni;
  2. contributi pubblici e privati;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. rendite patrimoniali;
  5. attività di raccolta fondi;
  6. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
  7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

 

Articolo 11:      Responsabilità dell’associazione

L’Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

 

Articolo 12:      Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

 

Articolo 13:      Bilancio

Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

 

Articolo 14:      Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

 

Articolo 15:      Convenzioni

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.

Titolo V Organi della associazione

 

Articolo 16:      Organi dell’associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei delegati;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Collegio dei Probiviri;
  5. l’Organo di Controllo;
  6. l’Organo di Revisione.

 

Articolo 17:      Assemblea dei Delegati

L’Assemblea è costituita dai delegati, eletti dai soci dei gruppi in preparazione alla assemblea ordinaria annuale e rimangono in carica per l’esercizio sociale.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno in seduta ordinaria.

L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

  1. eleggere il Consiglio Direttivo;
  2. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
  3. eleggere il Collegio dei Probiviri;
  4. tracciare le linee politico-programmatiche dell’Associazione;
  5. discutere e approvare la relazione morale ed il bilancio consuntivo e preventivo annuale;
  6. determinare la quota da destinare ai Gruppi in rapporto alle donazioni effettuate;
  7. approvare le modifiche del Regolamento.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita:

  1. in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto;
  2. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea può riunirsi, anche in seduta straordinaria, per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo del numero dei Delegati.

L’Assemblea Straordinaria tratta solo argomenti per i quali è stata convocata, vi partecipano i delegati eletti annualmente per l’assemblea ordinaria della associazione.

L’approvazione e/o modifiche al Regolamento sono deliberate dall’Assemblea in seduta Ordinaria.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti.

L’Assemblea si riunisce obbligatoriamente in seduta Straordinaria per approvare e/o modificare il presente Statuto.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli aventi diritto.

L’Assemblea nomina il presidente ed il segretario della seduta e, all’occorrenza, tre scrutatori.

Ciascun delegato dispone di un voto.

In caso di assenza o di impedimento i delegati possono farsi rappresentare all’Assemblea da un altro delegato. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun delegato.

Delle riunioni dell’assemblea sarà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

 

Articolo 18:      Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri eletti in numero dispari dall’Assemblea dei delegati tra i soci dell’Associazione, resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La composizione numerica del Consiglio Direttivo viene deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo uscente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri o dall’Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno:

  1. il Presidente;
  2. il Vicepresidente;
  3. il Tesoriere;
  4. e, su proposta del Presidente, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo:

  1. provvede all’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei delegati;
  2. promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi dell’Associazione;
  3. nomina i rappresentanti della FIDAS Treviso ODV negli organismi e nelle istituzioni;
  4. predispone i bilanci annuali di previsione e consuntivo;
  5. svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione della FIDAS Treviso ODV;
  6. propone le eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento;
  7. esamina e delibera su eventuali richieste di costituzione di Gruppi;
  8. cura i rapporti con i Gruppi e nomina eventuali commissari;
  9. valuta e delibera l’esclusione dei soci secondo le modalità previste all’art. 9 del presente Statuto;
  10. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.

 

Articolo 19:      Il Presidente

Il Presidente ha poteri di rappresentanza ed esecuzione della volontà dell’associazione in riguardo ai terzi coi quali l’associazione opera.

Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti espressi e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso.

In prima seduta, il Consiglio Direttivo verrà presieduto dal componente più anziano d’età, che eserciterà le relative funzioni sino alla nomina del Presidente eletto.

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

  1. dirigere e coordinare i lavori del Consiglio Direttivo;
  2. controllare la regolarità delle convocazioni, con ausilio del Segretario;
  3. stabilire gli argomenti oggetto di trattazione delle singole convocazioni, anche su richiesta dei singoli membri del Consiglio Direttivo;
  4. garantire il corretto svolgimento dei lavori;
  5. interloquire con i singoli organizzatori al fine di dirimere eventuali controversie interne all’Associazione;
  6. stipulare atti e contratti inerenti all’attività sociale ed avere la rappresentanza esterna dell’Associazione;
  7. ogni altra funzione necessaria per lo svolgimento delle precedenti, o comunque altre ad esse collegate.

 

Articolo 20:      Decadenza

Il Presidente decade dalla propria carica per morte, dimissioni, nonché per le ragioni, e con le modalità, indicate all’art. 9 del presente Statuto.

 

Articolo 21:      Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti espressi e svolge le funzioni attribuite al Presidente in caso di sua assenza o temporanea incapacità di attendere alle sue funzioni.

Svolge attività di consultazione e coadiuvazione nei riguardi del Presidente all’atto dello svolgimento delle funzioni di quest’ultimo.

 

Articolo 22:      Decadenza

Il Vicepresidente decade dalla propria carica per morte, dimissioni, nonché per le ragioni, e con le modalità, indicate all’art. 9 del presente Statuto.

 

Articolo 23:      Nomina segretario e tesoriere

All’atto della prima convocazione, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina, al proprio interno, di un Segretario e di un Tesoriere, nominati a maggioranza degli aventi diritto al voto.

 

 

Articolo 24:      Compiti del Segretario

Il Segretario ha il compito di coadiuvare il Presidente nell’organizzazione e coordinamento dei lavori e nello specifico:

  1. redazione del verbale delle sedute;
  2. controllo del rispetto delle modalità di convocazione;
  3. controllo sulla correttezza dell’esplicazione del voto;
  4. svolgimento dei compiti di volta in volta richiesti dal Presidente.

 

Articolo 25:      Compiti del tesoriere

Il Tesoriere ha la competenza funzionale in merito a:

  1. tenuta delle scritture contabili;
  2. redazione e presentazione del Bilancio preventivo e consuntivo nella forma di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 13 del D. Lgs. 117/2017;
  3. attuazione delle delibere di spesa adottate in seno all’Assemblea e al Consiglio Direttivo;
  4. ogni altra attività inerente il controllo, la gestione ed il coordinamento dell’attività di spesa che verranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 26:      Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri.

Dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Hanno il compito di:

  1. eleggere tra loro un Presidente;
  2. giudicare in prima istanza sui conflitti che possono verificarsi tra i vari organi sociali e tra gli organi sociali ed i soci.

Per quanto attiene alle cause di ineleggibilità nonché le modalità di tenuta dei verbali delle relative attività, si rimanda a quanto indicato agli artt. 2375 e 2382 del codice civile.

 

Articolo 27:      Organo di controllo

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L’organo di controllo:

  1. vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  2. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  3. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  4. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

Articolo 28:      Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

 

Articolo 29:      Libri sociali

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali;
  4. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

Titolo VI Gruppi

Articolo 30:      Costituzione.

L’Associazione è organizzata in Gruppi aventi sede in comuni, frazioni, quartieri, complessi aziendali, istituti d’istruzione e simili o altre realtà di aggregazione.

 

Articolo 31:      Funzioni

Il Gruppo è l’unità di base ed il primo centro di riferimento per i soci.

Nell’ambito degli scopi e delle attività associative sancite all’art. 5 del presente Statuto, il Gruppo in particolare:

  1. cura il proselitismo e la propaganda sul territorio di competenza;
  2. cura i rapporti con i propri soci;
  3. può effettuare le chiamate per i donatori;
  4. gestisce, per quanto di competenza, l’attività amministrativa e finanziaria.

 

Articolo 32:      Organi del Gruppo

Sono Organi del Gruppo:

  1. l’Assemblea dei Soci del Gruppo;
  2. Il Consiglio Direttivo del Gruppo;
  3. Il Presidente del Gruppo.

Articolo 33:      Assemblea del Gruppo

L’Assemblea dei Soci del Gruppo è costituita da tutti i Soci Donatori ed Emeriti appartenenti al singolo Gruppo.

L’Assemblea del Gruppo, in seduta ordinaria, ha il compito di:

  1. eleggere il Consiglio Direttivo del Gruppo;
  2. discutere e approvare la relazione sociale, amministrativa ed economica del Consiglio Direttivo del Gruppo;
  3. discutere su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all’ordine del giorno.

L’Assemblea del Gruppo è convocata:

  1. dal Presidente del Gruppo in seduta ordinaria almeno una volta all’anno;
  2. in seduta straordinaria su convocazione del Presidente del Gruppo, ovvero su richiesta del Consiglio Direttivo del Gruppo, o su proposta di almeno 1/3 dei componenti l’Assemblea i quali dovranno avanzare domanda al Presidente del Gruppo proponendo l’ordine del giorno.

L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:

  1. in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto intervenuti in proprio o per delega;
  2. in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto intervenuti in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

All’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere invitato un rappresentante del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

L’Assemblea in seduta straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo del Gruppo lo ritengano opportuno e delibera a maggioranza assoluta su:

  1. Fusione con altro Gruppo;
  2. Scissione del Gruppo;
  3. Scioglimento del Gruppo.

Per la delibera sullo scioglimento del Gruppo occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Deliberato lo scioglimento del Gruppo, il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori che rimetteranno le eventuali attività esistenti alla FIDAS Treviso ODV, la quale le terrà in deposito per almeno due anni dallo scioglimento del Gruppo.

Nel caso di ricostituzione del Gruppo la FIDAS Treviso ODV dovrà riconsegnare a questo le attività accantonate.

Articolo 34:       Consiglio Direttivo del Gruppo

Il Consiglio Direttivo del Gruppo è composto da membri eletti dall’Assemblea del Gruppo tra i soci del Gruppo stesso, resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo è convocato dal Presidente del Gruppo ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo nella sua prima seduta elegge nel proprio seno:

  1. Presidente;
  2. il Vicepresidente;
  3. e, su proposta del Presidente, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo:

  1. provvede all’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea del Gruppo;
  2. promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi;
  3. predispone i bilanci annuali di previsione e consuntivo del Gruppo;
  4. svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione del Gruppo.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 35:      Presidente del Gruppo

Funzioni:

  1. rappresenta il Gruppo con facoltà di delega;
  2. convoca e presiede l’Assemblea del Gruppo e il Consiglio Direttivo del Gruppo;
  3. sovrintende all’ordinaria amministrazione del Gruppo;
  4. adotta deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo del Gruppo quando l’urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, con l’obbligo di ratifica da parte del Consiglio Direttivo del Gruppo nella successiva prima seduta.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino alla convocazione del Consiglio Direttivo del Gruppo per la nuova elezione.

Articolo 36:      Autonomia patrimoniale

I Gruppi possono disporre, per il conseguimento degli scopi, delle risorse economiche loro pervenute a qualsiasi titolo ed in particolare da:

  1. quote assegnate dall’Associazione, secondo i vincoli di utilizzo indicati dalla stessa;
  2. contributi ed elargizioni da soci, da terzi, da enti pubblici o privati;
  3. proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  4. donazioni e lasciti;
  5. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

I Gruppi devono tenere una regolare contabilità soggetta al controllo di legittimità da parte dell’Organo di Controllo e dell’Organo di Revisione legale dei conti, ove costituiti.

Articolo 37:      Autonomia organizzativa

I Gruppi, nella propria autonomia organizzativa ed operativa, collaborano con l’Associazione per il conseguimento degli scopi associativi. In particolare, è demandata al Gruppo l’attuazione dei programmi di attività formulati per il territorio di competenza in stretta collaborazione con l’Associazione.

Articolo 38:      Norma transitoria

Nel caso in cui all’interno dell’Associazione esista un solo Gruppo, gli organi del gruppo non vengono costituiti e le funzioni dei suoi organi sono esercitate dai rispettivi organi della Associazione.

Titolo VII Articoli finali

Articolo 39:      Gratuità delle cariche

Tutte le cariche contemplate nel presente Statuto, ad eccezione dell’Organo di Revisione Legale dei conti, dovranno essere prestate gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 40:      Regolamento di attuazione

Il presente Statuto è integrato da un Regolamento di attuazione.

Per quanto non contemplato dal presente Statuto e dal relativo Regolamento, è fatto espresso richiamo alle norme statutarie e regolamentari della FIDAS Nazionale e Regionale ed alle norme di legge vigenti.

Articolo 41:      Modifiche

Il presente Statuto può essere modificato con delibera dell’Assemblea dei Delegati secondo quanto previsto dall’articolo 17 del presente Statuto.

Articolo 42:      Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea convocata in seduta straordinaria, e la delibera è valida con voto favorevole dei tre quarti di tutti i delegati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 43:      Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D. Lgs. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

 

Approvato dalla assemblea straordinaria del 16 gennaio 2020, Orsago

FIRMATO

Il presidente dell’assemblea       BATTISTUZZI DIEGO

 

Il segretario verbalizzante           MAZZA ENRICO

 

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